Per gli agricoltori e i proprietari di immobili rurali arriva una passaggio importante sul fronte della fiscalità e dell‘imposta di registro. La Corte di Cassazione, con una recente e innovativa pronuncia, ha stabilito un principio chiave: la distanza fisica tra due beni non è un elemento sufficiente a escludere il vincolo di pertinenza.
In base a quanto fissato dalla Suprema Corte, quindi, un terreno, un garage o un magazzino possono godere delle agevolazioni fiscali collegate all’abitazione principale (o al fondo principale) anche se si trovano a centinaia di metri – o addirittura a chilometri – di distanza. Ciò che conta davvero è l’utilità reale e funzionale del bene accessorio rispetto a quello principale.
La vicenda oggetto della Sentenza nasce in Campania, dove la locale Commissione Tributaria Regionale (CTR) aveva dato ragione al Fisco, negando la qualifica di pertinenza a un immobile situato a 500 metri di distanza dall’abitazione principale. Secondo i giudici di secondo grado, quella distanza spaziale e la sola volontà del proprietario non bastavano a giustificare il legame pertinenziale in ambito tributario.

La Cassazione, però, ha ribaltato il verdetto della CTR campana, accogliendo il ricorso del contribuente e richiamando le regole del Codice Civile (artt. 817 e 818). Un punto quello fondamentale: non esiste una definizione di “pertinenza” specifica per le tasse. La nozione fiscale deve coincidere con quella civilistica.
Di conseguenza, per stabilire se un bene è una pertinenza, non contano la mancanza di contiguità fisica o l’iscrizione in catasto con una particella distinta. Ciò che conta è il rapporto di complementarità funzionale.
Secondo i Giudici, infatti, in materia di imposta di registro non si possono usare righelli o criteri matematici. La distanza è solo uno dei tanti fattori e diventa un limite solo se risulta palesemente irragionevole. Per negare o concedere il vincolo pertinenziale, il Fisco deve valutare il caso concreto analizzando:
· la funzione economico-sociale del bene;
· le modalità reali di utilizzo quotidiano o periodico;
· l’effettiva complementarità funzionale tra i due immobili;
· la volontà del proprietario, purché supportata da elementi oggettivi e dimostrabili.
La sentenza della CTR della Campania è stata quindi cassata e la parola torna ora alla Corte di giustizia tributaria per un nuovo giudizio che tenga conto di questi criteri.
Ma al netto del caso preso in esame tale decisione porterà non pochi benefici a tutti gli agricoltori grazie a due principi cardine che guideranno i contenziosi futuri:
· la valutazione globale: «La qualificazione di un bene come pertinenza richiede una valutazione complessiva di tutti gli elementi della fattispecie, dovendosi accertare l’esistenza di un vincolo di destinazione durevole del bene accessorio al servizio o all’ornamento di quello principale, alla luce sia di elementi oggettivi, non essendo sufficiente il mero dato formale o catastale.»
· lo stop al “limite dei metri”: «La distanza spaziale tra il bene principale e quello asseritamente pertinenziale non costituisce elemento dirimente ai fini dell’esclusione del vincolo pertinenziale, nei limiti della non irragionevolezza, dovendo essa essere apprezzata unitamente agli ulteriori fattori rilevanti – quali la destinazione funzionale e l’effettivo utilizzo dei beni.»
Una buona notizia per tutto il comparto rurale che dovrebbe proteggere i contribuenti da accertamenti automatici basati sulla pura distanza geografica e garantire che a vincere sia sempre la realtà dei fatti e il reale uso del bene.









