L’Agenzia delle Entrate torna a fare chiarezza sui confini tra reddito agrario e reddito d’impresa per gli allevatori che trasformano la carne di volatili in prodotti pronti da cuocere. Un principio di notevole interesse non solo per il caso specifico ma per la totalità delle imprese agricole che operano nel settore della trasformazione di prodotti aziendali.
Con la Risposta a interpello n. 151 del 23 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito i criteri in base ai quali la lavorazione della carne avicola effettuata da un’impresa agricola può continuare a essere considerata attività connessa, con conseguente tassazione su base catastale (reddito agrario) anziché come reddito d’impresa.
Un chiarimento di grande interesse anche per il comparto avicolo marchigiano, dove molte aziende agricole affiancano all’allevamento la lavorazione diretta della carne per offrire prodotti già pronti alla vendita.
Il caso analizzato dall’Agenzia riguarda un’impresa agricola che esercita come attività principale l’allevamento avicolo e che realizza c.d. “elaborati alimentari” (prodotti crudi pronti da cuocere) utilizzando:
· prevalentemente carne proveniente dai propri allevamenti;
· in misura non prevalente, capi vivi acquistati da terzi e macellati internamente;
· ingredienti acquistati da terzi (formaggi, salumi, erbe aromatiche, spezie) in funzione accessoria, per condire, aromatizzare o farcire la carne;
· macchinari ordinariamente presenti negli allevamenti per tagliare, disossare, macinare e aromatizzare la carne.

Normativa di riferimento resta l’articolo 2135 del Codice civile che qualifica come “connesse” le attività – esercitate dallo stesso imprenditore agricolo – dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, dal bosco o dall’allevamento di animali.
Sul piano fiscale, poi, l’articolo 32, comma 2, lett. c) del TUIR riconosce a queste attività la tassazione su base di reddito agrario, a condizione che i prodotti lavorati rientrino tra i beni individuati dal Decreto MEF (da ultimo il DM 13 febbraio 2015) e derivino, appunto, prevalentemente dall’attività agricola principale.
Come già chiarito dalla Circolare 14 maggio 2002, n. 44/E, occorrono quindi due requisiti: uno di natura soggettiva (chi lavora la carne deve avere la qualifica di imprenditore agricolo) ed uno oggettivo (i prodotti lavorati devono provenire prevalentemente dall’attività di allevamento svolta dallo stesso soggetto).
Un punto centrale ora confermato, è che l’impresa agricola possa utilizzare anche prodotti acquistati da terzi per migliorare la qualità, ampliare la gamma o aumentare la redditività. Il tutto a condizione che questi non risultino prevalenti rispetto ai prodotti propri e che siano riconducibili al medesimo comparto produttivo in cui opera l’imprenditore agricolo.
In merito alla configurazione della prevalenza la Risposta n. 151/2026 richiama un criterio importante: Il confronto quantitativo tra prodotti propri e prodotti di terzi è ammesso solo se riguarda beni appartenenti allo stesso comparto produttivo e alla stessa categoria. Un principio importante applicabile anche a tutti gli altri comparti (non solo quello avicolo). Se i beni di terzi appartengono allo stesso comparto ma sono di natura diversa, la prevalenza va invece verificata confrontando il valore normale dei prodotti agricoli propri con il costo dei prodotti acquistati da terzi.
Nel caso esaminato, l’Agenzia ha ritenuto che gli ingredienti di terzi (formaggi, salumi, aromi) risultassero non prevalenti e secondari rispetto alla carne avicola. Ciò, innanzi tutto dal punto di vista quantitativo, sia rispetto alla carne di produzione propria rispetto a quella acquistata da terzi, sia rispetto al peso della componente “carne” nel prodotto finale rispetto agli ingredienti accessori. Anche sul piano qualitativo il ragionamento è applicabile poiché il valore del prodotto finito dipende essenzialmente dalla carne avicola di provenienza aziendale.
Su queste basi, l’attività di lavorazione è stata classificata come attività agricola connessa, produttiva di reddito agrario ai sensi dell’art. 32, comma 2, lett. c) del TUIR.
Per le imprese avicole che affiancano all’allevamento la lavorazione della carne, quindi, il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate conferma un impianto di regole già noto ma ne precisa le modalità applicative: la qualificazione come attività connessa -con i benefici fiscali del reddito agrario- resta possibile anche impiegando capi acquistati da terzi e ingredienti esterni, purché la carne di propria produzione resti nettamente prevalente, sia in termini quantitativi che qualitativi, e purché la lavorazione non generi un prodotto del tutto estraneo al comparto agricolo di origine. Una puntualizzazione importante il cui principio cardine potrà trovare applicazione anche in molti altri ambiti.









