Si possono escludere i propri terreni dalla caccia per motivi etici

Sentenza del Consiglio di Stato crea un precedente su come conciliare la proprietà privata e il contenimento dei danni da fauna selvatica
Attualità
di Alberto Maria Alessandrini

È una pronuncia destinata a lasciare il segno quella in materia di caccia e diritti proprietari recentemente emessa dal Consiglio di Stato. Con la sentenza n. 895 del 29 gennaio 2026 (Sezione VI), i Giudici Amministrativi, infatti, hanno accolto il ricorso contro un diniego regionale, riformando la precedente decisione del TAR e annullando parte di una delibera regionale dell’Emilia-Romagna.

Il caso ha riguardato la richiesta di sottrazione di alcuni fondi agricoli dall’attività venatoria, presentata da un privato ai sensi dell’art. 15 della legge 157/1992. La motivazione addotta era di natura etica e morale: l’attività venatoria risultava in contrasto con le convinzioni personali del richiedente proprietario del terreno. La Regione aveva respinto l’istanza, basandosi su una delibera di Giunta che limitava le esclusioni a casi predefiniti (come colture specializzate o attività economiche danneggiate) e richiamando genericamente la compatibilità con il Piano faunistico-venatorio regionale, in particolare per la presenza di ungulati. In Italia, infatti, la regola generale prevede che i cacciatori, una volta pagata la tassa di concessione, possono liberamente muoversi sui terreni agricoli altrui ad esclusione di specifiche zone (riserve, Fondi Chiusi, aree di ripopolamento, etc..)

Il Consiglio di Stato, però, ha ribaltato tale impostazione, affermando alcuni principi di ampio respiro:

· la normativa nazionale e regionale non prevede un elenco tassativo di motivi validi per richiedere la sottrazione dei fondi dalla caccia. Le Regioni non possono introdurre limitazioni aggiuntive tramite atti amministrativi, in violazione del principio di legalità.

· Le motivazioni etiche e morali sono pienamente legittime, purché la sottrazione non ostacoli concretamente e in modo dimostrabile l’attuazione del Piano faunistico-venatorio.

· Il diniego amministrativo deve essere motivato in modo puntuale, con elementi specifici, concreti e verificabili relativi al singolo fondo: non sono sufficienti affermazioni generiche o richiami astratti alla pianificazione o alla presenza di fauna selvatica.

In sostanza secondo i giudici il bilanciamento tra interesse pubblico (gestione faunistica) e diritto di proprietà è già operato dal legislatore con l’art. 15 della legge 157/1992: l’amministrazione può solo limitarsi a verificare, caso per caso, l’effettiva incompatibilità, senza automatismi o interpretazioni restrittive.

La sentenza ha quindi annullato il provvedimento di diniego e dichiarato illegittima la parte della delibera regionale che qualificava i casi di sottrazione come tassativi.

Se da un lato la pronuncia rafforza la tutela del diritto di proprietà privata (aspetto sicuramente positivo in un paese dove proprietà immobiliari e fondiarie vengono spesso messe in discussione per motivi ideologici) dall’altro solleva interrogativi nel settore agricolo, dove la gestione della fauna selvatica – in particolare degli ungulati – è spesso considerata essenziale per contenere i danni alle colture (oltre alla dubbia questione etica di stampo animalista alla base della scelta).

In molte aree italiane, i piani faunistici-venatori prevedono prelievi controllati proprio per limitare l’espansione di specie come cinghiali, cervi e caprioli, che provocano ingenti perdite economiche alle produzioni agricole. Se un numero significativo di proprietari dovesse richiedere e ottenere la sottrazione dei fondi per motivi etici (senza che sia dimostrata un’effettiva compromissione del piano complessivo), si potrebbe creare una “mosaico” di aree non cacciabili, potenzialmente riducendo l’efficacia degli interventi di controllo della fauna.

Ciò potrebbe tradursi in un aumento dei danni alle colture nelle zone limitrofe, con maggiori oneri per i risarcimenti a carico delle Regioni (già previsti dalla legge 157/1992 e dalla giurisprudenza consolidata). Gli agricoltori, soprattutto nelle aree vocate alla presenza di ungulati, potrebbero trovarsi a fronteggiare pressioni maggiori da parte della fauna selvatica, con riflessi sulla redditività aziendale e costi di prevenzione (recinzioni, dissuasori, ecc.).

D’altra parte, la sentenza impone alle amministrazioni un’istruttoria più rigorosa e motivata, evitando dinieghi automatici. Tutto ciò potrebbe favorire un approccio più equilibrato, garantendo che le esclusioni non pregiudichino davvero gli obiettivi di gestione faunistica e di tutela delle produzioni agricole.

La decisione se può rappresentare un punto di equilibrio tra diritti individuali e interessi collettivi, apre anche un dibattito su come conciliare la maggiore tutela della proprietà privata con la necessità di contenere i danni da fauna selvatica, un tema centrale per il comparto agricolo italiano e marchigiano. La pronuncia potrebbe influenzare numerosi casi analoghi in tutta Italia, spingendo Regioni e agricoltori a rivedere prassi e strategie di gestione del territorio.

Tags: caccia, cacciatori, in evidenza, ungulati

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