Con l’estensione della Zona Economica Speciale (ZES Unica) anche alle Marche non poche saranno le novità, e le agevolazioni, per le imprese agricole e forestali del territorio. La misura dispone di un plafond complessivo nazionale pari a 50 milioni di euro per l’anno 2026.
I beneficiari
Precise, però, le delimitazioni territoriali (non tutti i Comuni sono ricompresi) individuate sulla base della Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Per l’accesso al credito d’imposta rileva il luogo in cui viene effettivamente realizzato l’investimento (che può essere la sede principale, una sede secondaria o un’unità locale risultante dalla visura camerale). Le aree ammesse sono identificate puntualmente tramite specifiche sezioni catastali dei territori comunali.
I soggetti beneficiari dell’agevolazione si dividono in:
· Imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli (Allegato I TFUE).
· Imprese del settore forestale.
· PMI del settore della pesca e dell’acquacoltura.
Per l’identificazione dell’attività aziendale si farà fede al Codice ATECO presente in Anagrafe Tributaria. Sotto il profilo soggettivo, le imprese agricole devono, poi, possedere la qualifica di “agricoltori attivi”. Tale requisito è soddisfatto tramite l’iscrizione come impresa agricola “attiva” nel registro delle imprese, l’iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) in qualità di Coltivatore Diretto (CD) o Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), oppure il possesso di partita IVA attiva in campo agricolo con relativa dichiarazione annuale.
Per le aziende con oltre il 50% delle superfici in zone montane o svantaggiate, o per le nuove imprese, è sufficiente la partita IVA attiva con codice ATECO agricolo. Si segnala inoltre l’importante chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate (Risposta n. 25/2026), che ha confermato l’ammissibilità al beneficio anche per le imprese agricole che determinano il proprio reddito su base catastale. Sono invece escluse le aziende in stato di liquidazione, scioglimento o in condizioni di difficoltà.
Le agevolazioni previste
L’agevolazione offerta dalla ZES è commisurata agli investimenti realizzati a partire dal 1° gennaio 2026 e conclusi entro il 15 novembre 2026. È prevista una soglia minima di investimento pari a 50.000 euro per azienda. Il perimetro delle spese ammissibili è definito dai regolamenti comunitari di settore (Regolamento ABER) e varia in base alla dimensione aziendale:
· Beni immobili e strutture: costi di costruzione, acquisizione (anche in leasing) o miglioramento di beni immobili strumentali. Il valore di acquisto dei fabbricati non può superare il 50% dell’investimento totale, mentre i terreni sono ammissibili entro il limite massimo del 10% delle spese complessive.
· Macchinari e attrezzature: acquisto o noleggio con patto di acquisto di nuovi macchinari e attrezzature d’avanguardia, fino al loro valore di mercato.
L’intensità massima del contributo pubblico, attraverso il credito di imposta, è particolarmente attrattiva: 65% per le imprese attive nella produzione primaria agricola. 80% per gli investimenti strutturali legati a obiettivi ambientali, climatici o al benessere animale. 80% per gli investimenti realizzati da giovani agricoltori. Fino al 100%, invece, per gli interventi nel settore forestale (artt. 41 e 42 Reg. UE 2022/2472).
L’Autorizzazione Unica
Al netto degli aiuti economici un significativo vantaggio, poi, è introdotto sul piano operativo con la cosiddetta Autorizzazione Unica. Una vera e propria semplificazione amministrativa introdotta dalla ZES. Per i progetti che comportano opere immobiliari (costruzione, ristrutturazione o ammodernamento di fabbricati strumentali), le imprese possono accedere allo Sportello Unico Digitale ZES (disponibile sul portale impresainungiorno.gov.it) per richiedere l'”Autorizzazione Unica”. Questo strumento riduce drasticamente i tempi burocratici, accorpando tutti i permessi in un unico procedimento speciale. Le amministrazioni coinvolte nella Conferenza di Servizi sono tenute a esprimere i propri pareri entro il termine perentorio di 45 giorni. L’istanza deve comunque essere corredata da un dettagliato business plan aziendale che evidenzi le caratteristiche del progetto e le ricadute occupazionali.
Le comunicazioni
La gestione dell’agevolazione è affidata all’Agenzia delle Entrate e prevede un doppio binario comunicativo telematico, pena la decadenza dal diritto:
· Comunicazione “Prenotativa”: da inviare esclusivamente per via telematica dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 (slittato al 1° giugno 2026 essendo il 30 maggio un sabato). In questa fase vanno indicate le spese già sostenute dal 1° gennaio e quelle programmate fino al 15 novembre 2026.
· Comunicazione “Integrativa”: da inviare dal 20 novembre 2026 al 2 dicembre 2026 per dichiarare l’avvenuta e definitiva realizzazione degli investimenti prenotati.
Trattandosi di una misura soggetta a un plafond di 50 milioni di euro, l’effettiva percentuale del credito d’imposta spettante verrà determinata dall’Agenzia delle Entrate entro dicembre 2026 tramite un coefficiente di riparto (riproporzionamento), qualora le richieste globali superino lo stanziamento. Il credito sarà quindi visibile nel Cassetto Fiscale e utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 (Codice Tributo “7035”) a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento di riparto.
Il divieto di cumulo
Un passaggio cruciale riguarda il cumulo con altre agevolazioni. Il credito d’imposta ZES Agricola è cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato sui medesimi costi, a patto che il cumulo non superi l’intensità massima di aiuto prevista dai regolamenti. Vige tuttavia il rigido principio europeo del divieto di doppio finanziamento (lo stesso costo non può essere coperto due volte da fondi pubblici) e l’incumulabilità assoluta con il credito d’imposta Transizione 5.0. Al momento della domanda sarà obbligatorio compilare il “Quadro D” relativo alle altre agevolazioni richieste. Data la complessità dei rimandi normativi comunitari, pur in assenza di un obbligo di legge, è vivamente consigliato supportare l’investimento con una perizia tecnica o un progetto asseverato da un professionista qualificato (agronomo, ingegnere, geometra) che ne attesti l’ammissibilità. Ai fini del riconoscimento del credito, è inoltre obbligatoria la certificazione contabile delle spese rilasciata da un revisore legale dei conti iscritto nel registro (Sezione A).
Gli obblighi post-investimento
Infine, le imprese beneficiarie dovranno prestare attenzione agli obblighi post-investimento:
· Regolarità contributiva: è indispensabile il possesso del DURC regolare.
· Vincolo di permanenza: le aziende hanno l’obbligo di mantenere la propria attività e i beni agevolati all’interno della zona ZES per almeno 5 anni dal completamento dell’investimento, pena la revoca totale del beneficio e il recupero del credito maggiorato di sanzioni.
La ZES Agricola rappresenta, quindi, una corsia preferenziale e semplificata rispetto ai tradizionali bandi dello Sviluppo Rurale (CSR) che potrà rappresentare un concreto aiuto per molte aziende. Naturalmente sarà fondamentale valutare tempestivamente la “capienza fiscale” dell’impresa e a pianificare gli investimenti nei tempi molto ristretti dettati dalla norma









