Il pagamento dell’Imu su dei terreni edificabili, ma ancora utilizzati per praticarvi attività agricola è una questione spesso spinosa, che ha determinato in svariate occasioni dubbi, accertamenti e non poche frizioni fra proprietari ed amministrazioni pubbliche deputate alla riscossione. Rappresenta, quindi, una notizia positiva per il settore primario la recente ordinanza della Cassazione che è tornata nuovamente a toccare su tale tema.
La questione analizzata dalla Suprema corte (ordinanza 14832/2025) riguarda l’emissione di diversi avvisi di accertamento notificati a tre contribuenti, da parte di un Comune, sulla base della contestazione della maggiore Imu dovuta. Presupposto della richiesta da parte dell’amministrazione l’assunto secondo cui le agevolazioni invocate, in base all’articolo 2 del Dlgs n. 504 del 1992, non potessero essere applicate in quanto riferite esclusivamente a terreni agricoli e non anche a quelli edificabili.
Circostanza contestata, invece, dagli interessati in virtù del fatto che il terreno veniva condotto direttamente da uno dei contribuenti, imprenditore agricolo professionale, in base al Dlgs n. 99 del 2004.
La Cassazione, nell’analizzare il ricorso, ha ritenuto fondate le ragioni dei proprietari ricorrenti affermando che i giudici tributari regionali avrebbero dovuto accertare se l’immobile in oggetto fosse interamente posseduto e condotto (esercitandovi attività agricola) da un soggetto che ne è comproprietario. Nel fare ciò ha anche richiamato un precedente orientamento con il quale la giurisprudenza di legittimità aveva già evidenziato come debba considerarsi agricolo il terreno e gli immobili presenti sullo stesso, ai fini della applicazione dell’Imu, in presenza di tre condizioni:
1) il possesso dei terreni da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale;
2) la diretta conduzione dei medesimi da parte dei suddetti soggetti;
3) la persistenza dell’utilizzazione agricolo, mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo.
Nel caso in cui ricorrano contemporaneamente tali presupposti, il terreno dovrà essere sottoposto all’imposta in relazione al suo valore catastale. Ciò a prescindere dalla sua obiettiva potenzialità edilizia e per ciascuno dei contitolari dei diritti dominicali.
Alla base di tale posizione l’assunto secondo cui lo sfruttamento edilizio sarebbe comunque incompatibile con la permanente destinazione a scopi agricoli sia per il comproprietario coltivatore diretto che per gli altri soggetti comproprietari.
In virtù di tale nuova ed ulteriore sentenza, quindi, i benefici fiscali sul pagamento dell’IMU spettanti al coltivatore diretto ricadranno altresì sui comproprietari del terreno, anche laddove questi svolgano altre attività professionali ma purché il terreno venga utilizzato per attività esclusivamente agricole