Novità importanti in tema di acquisto di terreni agricoli da parte dei professionisti del settore. Dal 1° gennaio 2026, infatti, entrerà in vigore una nuova disciplina per le agevolazioni fiscali in materia. Con il Decreto Legislativo n. 123 del 1° agosto 2025, che introduce il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, la normativa sulla Piccola Proprietà Contadina (PPC) troverà finalmente una collocazione organica e aggiornata nel quadro tributario nazionale.
Il nuovo articolo 173 del decreto finalmente recepisce e coordina quanto previsto dall’art. 2, comma 4-bis, del D.L. n. 194/2009, confermando i vantaggi fiscali per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla relativa gestione previdenziale. Le imposte di registro e ipotecarie restano fisse, mentre l’imposta catastale rimane proporzionale all’1%.
Tra le novità, si estende l’agevolazione anche ai giovani imprenditori agricoli under 40 che si impegnino a iscriversi entro 24 mesi alla previdenza agricola, e ai familiari conviventi (coniuge o parenti in linea retta) di agricoltori già iscritti e proprietari di terreni.
Rimangono immutati anche i vincoli per chi beneficia di tale regime: non si potrà alienare o interrompere la conduzione diretta del terreno per almeno cinque anni dall’acquisto. In caso contrario, scatterà la decadenza dal beneficio e il recupero delle imposte ordinarie.
La questione che più interessa il mondo agricolo riguarda, però, le sanzioni. Il nuovo impianto normativo non introduce alcuna disposizione punitiva specifica per la decadenza. In base al principio di legalità, sancito dall’art. 23 della Costituzione, nessuna sanzione fiscale può essere applicata se non espressamente prevista dalla legge.
Già la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12988 del 2003, aveva escluso l’applicabilità delle sanzioni previste dagli artt. 19 e 69 del D.P.R. 131/1986 per casi di decadenza da agevolazioni “prima casa”, poiché si tratta di eventi diversi da una nuova liquidazione d’imposta. Con il nuovo Testo Unico, le stesse norme vengono trasfuse rispettivamente negli artt. 23 del D.Lgs. 123/2025 e 41 del D.Lgs. 173/2024, senza modifiche sostanziali. Di conseguenza, anche sotto la nuova disciplina, la decadenza dalle agevolazioni PPC non comporterà l’applicazione di sanzioni amministrative, ma soltanto la restituzione del vantaggio fiscale goduto.








