Agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina: la Cassazione fa chiarezza

Importante sentenza che chiarisce cosa si intende per fondo rustico e quali sono i requisiti per essere considerato coltivatore diretto
Attualità
di Alberto Maria Alessandrini

Con un’importante ordinanza (n. 19893 del 17 luglio 2025), la Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente sul tema delle agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina, definendo con precisione i presupposti per il loro riconoscimento. La pronuncia, attesa dagli addetti ai lavori, chiarisce in particolare la nozione di “fondo rustico” e i requisiti necessari per essere qualificati come “coltivatore diretto”.

La vicenda ha preso il via dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, che gli aveva negato i benefici fiscali richiesti per l’acquisto di fondi agricoli e di un fabbricato rurale. Inizialmente, la Commissione Tributaria Regionale aveva respinto il ricorso del contribuente, sostenendo che l’acquisto di un fabbricato e l’estensione del fondo a 36.000 metri quadri escludessero la qualifica di coltivatore diretto.

Il soggetto, però, si è rivolta alla Suprema Corte, che ha accolto il suo ricorso, ribaltando la precedente sentenza e fornendo un’interpretazione più estensiva e favorevole al contribuente.

La Corte di Cassazione, dunque, ha confermato i seguenti principi fondamentali:

  • Nozione di fondo rustico – I giudici hanno chiarito che la nozione di “fondo rustico” comprende non solo i terreni, ma anche i fabbricati rurali, a patto che questi siano funzionali all’attività agricola. La loro rusticità deve essere verificata in concreto e non è legata a specifiche classificazioni catastali.
  • Requisiti del coltivatore diretto – La qualifica di coltivatore diretto si valuta al momento dell’acquisto del bene e non successivamente. È sufficiente che il contribuente dichiari la sua qualifica nell’atto notarile, senza l’onere di fornire ulteriori prove a meno che l’Agenzia delle Entrate non contesti la veridicità di tale dichiarazione.
  • Irrilevanza di altre attività: Un aspetto cruciale della sentenza riguarda il fatto che la qualifica di coltivatore diretto non viene meno anche se il contribuente esercita altre attività economiche che generano un reddito superiore. L’unico requisito indispensabile è che la forza lavoro del coltivatore e della sua famiglia costituisca almeno un terzo di quella necessaria per la coltivazione del fondo. Pertanto, parametri come il volume d’affari, IVA o l’estensione del terreno non possono, da soli, essere motivo sufficiente per negare l’agevolazione.

In sintesi, la Suprema Corte ha delineato un quadro più chiaro e tutelante per gli agricoltori, ribadendo che l’agevolazione è strettamente legata all’attività effettiva di coltivazione e non a rigidi limiti di superficie o a redditi generati da altre fonti. La decisione così sviluppata, oggi, offre maggiore certezza giuridica e riduce il margine di contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria garantendo una tutela ulteriore a vantaggio degli agricoltori che investono nel settore.

Tags: coltivatore diretto, in evidenza

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