I burocrati obbligano la consegna olive ai frantoi entro 6 ore!

Ennesimo adempimento, stavolta per il settore olivicolo-oleario: coinvolti i commercianti, esentati i frantoi
Attualità
di Alberto Maria Alessandrini

Registri, elenchi, annotazioni e comunicazioni: sono queste le risposte da parte della burocrazia italiana alla crescente richiesta di semplificazione proveniente dal mondo produttivo. Non esiste problema, ormai, al quale qualche zelante funzionario europeo, ministeriale o regionale non pensi di poter fornire risposta, se non tramite l’istituzione di un nuovo passaggio amministrativo.

Ennesima riprova ne è l’obbligo di annotazione, presso l’apposito registro telematico, della cessione di olive destinate alla produzione di olio. La Legge n. 206/2023, recante Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy, ha infatti introdotto una misura per la filiera degli oli di oliva vergini, decretando che: “Le consegne delle olive ai frantoi da parte dei commercianti di olive, e le relative registrazioni nel registro telematico dell’olio del SIAN, devono avvenire entro sei ore dalla cessione delle olive da parte dell’olivicoltore”. Un obbligo stabilito già dallo scorso anno ma “in attuazione del DM n. 460947 del 18 settembre 2024) ma che a partire dal 1° luglio 2025 troverà piena applicazione”.
Termini incredibilmente stretti che aggiungono adempimenti ulteriori e rappresentano senza dubbio un onere soprattutto per le piccole realtà imprenditoriali sprovviste di uffici ed impiegati addetti unicamente ad assecondare gli adempimenti burocratici. Una questione che interessa da vicino gli operatori marchigiani che, proprio in ragione del modesto patrimonio olivicolo regionale, si approvvigionano di olive, acquistandole da altri territori.

In tale contesto, l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari ha predisposto una Guida pratica per la compilazione del registro telematico dell’olio (reperibile sul sito dell’Ente) rivolta a tutti i “commercianti di olive”, al fine di fornire indicazioni operative per la corretta gestione del registro e della relativa documentazione contabile.

Ulteriore dettaglio alla definizione stessa di “Commerciante di olive”, in base alla quale si ricade o meno in tale onere. Come riferito nella suddetta guida ai sensi della normativa vigente, per commerciante di olive si intende: “L’impresa che effettua l’acquisto e la vendita di olive destinate alla produzione di olio, nonché l’impresa che acquista olive da utilizzare nella produzione di olio a fini professionali o commerciali”.

Non rientrano tra i soggetti obbligati i frantoi, anche se acquistano e vendono olive e gli olivicoltori che vendono esclusivamente olive di propria produzione. Tuttavia, qualora gli olivicoltori acquistino anche olive da terzi, assumono la qualifica di commercianti (indipendente dalla percentuale acquistata rispetto alla propria produzione) e sono quindi soggetti agli obblighi previsti.

Imposizione che, inoltre, ricadrà anche alle Organizzazioni di Produttori (OP) qualora operino, di fatto, come commercianti di olive, acquistando olive dai soci e vendendole ai frantoi. Operazione che rappresenta la prassi in molte realtà nazionali.

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