Confagricoltura Marche informa che, con l’entrata in vigore della L. 101/2024, dal 1° gennaio 2026 si rafforza l’intento del legislatore di regolamentare in modo più rigoroso la diffusione degli impianti fotovoltaici a terra. In particolare è previsto che il reddito derivante da impianti a terra eccedenti il limite di agrarietà debba essere determinato secondo i criteri ordinari di contabilità analitica, abbandonando il metodo forfettario. Questo significa che gli impianti entrati in esercizio entro il 2025 potranno continuare a beneficiare del regime agevolato, mentre quelli attivati dal 2026 in poi saranno tassati in base al reddito effettivo prodotto, con l’obbligo di tenere una contabilità completa e dettagliata.
In altre parole, per gli impianti fotovoltaici attivati entro l’anno corrente sarà consentito di qualificare come reddito agrario la produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili entro il limite di 260.000 kWh annui e calcolare il reddito oltre tale soglia forfettariamente, applicando un coefficiente di redditività del 25%, al netto degli incentivi.
Dal 1° gennaio 2026, viceversa, per quanto al comma 423-bis introdotto dalla Legge 101/2024, non sarà più possibile applicare il regime agevolato di computo forfetario.
Per gli impianti installati sui tetti degli edifici, resteranno le attuali procedure. La nuova disciplina fiscale impone alle aziende agricole di accelerare quanto più possibile la messa in funzione dei propri impianti per poter ancora beneficiare delle condizioni più favorevoli.








