Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 20000/2025) ha ribadito un importante principio in materia di agevolazioni per la piccola proprietà contadina (PPC): non si decade dai benefici fiscali se un terreno agricolo, acquistato con tali agevolazioni, viene concesso in affitto o alienato entro cinque anni a una società semplice, purché tra le parti coinvolte sussistano specifici requisiti di continuità soggettiva e funzionale.
Il contesto delle agevolazioni PPC e le cause di decadenza
Le agevolazioni PPC sono rivolte a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), incluse le società agricole IAP, per l’acquisto di fondi agricoli. La legge prevede la decadenza da questi benefici se, entro cinque anni dall’acquisto, i beneficiari cedono volontariamente i terreni o cessano di coltivarli o condurli direttamente.
Tuttavia, l’articolo 11 del D.lgs. 228/2001 introduce un’eccezione cruciale: la decadenza non si applica se il fondo viene alienato o concesso in godimento per fini agricoli a coniugi, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado che esercitino l’attività di imprenditore agricolo.
La giurisprudenza ha esteso questa deroga, ora, anche ai casi in cui il beneficiario, persona fisica, ceda o conferisca il fondo a una società (di persone o di capitali), a patto che la società rispetti due condizioni fondamentali:
- un oggetto sociale conforme all’art. 2135 del Codice Civile (esercizio di attività agricole);
- una composizione societaria formata esclusivamente da soggetti legati al beneficiario originario da vincoli di parentela o affinità entro i gradi previsti.
Questa interpretazione mira a preservare la continuità soggettiva e funzionale dell’attività agricola. La recente ordinanza della Cassazione, infatti, ha analizzato il caso di una società semplice che, avendo acquistato un fondo con agevolazioni PPC, lo aveva concesso in affitto entro il quinquennio a un’altra società agricola. Quest’ultima possedeva i requisiti di IAP e, fondamentale, aveva la medesima compagine sociale e gli stessi amministratori della società concedente.
I giudici, richiamando precedenti pronunce (come l’Ordinanza 15905/2022), hanno stabilito che in tale situazione non si verifica la decadenza dai benefici PPC. Il principio applicato è che l’esclusione della decadenza opera anche quando l’affitto o la vendita avvengono a favore di una società il cui oggetto sociale sia agricolo e la cui compagine sociale sia composta esclusivamente da soci legati da rapporto coniugale, di parentela o affinità con l’originario beneficiario. Nel caso specifico, la Cassazione ha evidenziato come l’esatta corrispondenza delle compagini sociali tra le due società agricole IAP garantisse la continuità richiesta.
In sintesi, la giurisprudenza continua a delineare un quadro che tutela le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, privilegiando la continuità dell’attività agricola e la coerenza della struttura societaria, anche in presenza di affitti o operazioni straordinarie, purché mantengano un legame stretto con l’originario beneficiario e il fine agricolo.