Si chiude un’era di incertezze non solo per migliaia di proprietari di case ,ma anche per numerosissimi titolari di attività commerciali ed agrituristiche. Con la recente sentenza n. 5828 del 7 luglio 2025, il Consiglio di Stato ha confermato un orientamento giurisprudenziale divenuto negli anni prevalente: le c.d. “pergotende” con vetrate scorrevoli possono essere realizzate in edilizia libera, senza la necessità di un permesso a costruire, a condizione che mantengano la loro natura di “arredo esterno” e non creino nuovo volume o superficie.
La questione delle “pergotende”, strutture leggere con una tenda retrattile e, in alcuni casi, pannelli laterali, ha tenuto banco per anni nei tribunali italiani. Uno il nodo da sciogliere: una struttura del genere con chiusure laterali, in particolare vetrate, è da considerarsi una “nuova costruzione”, soggetta a permessi e vincoli, oppure rientra nella categoria delle opere di arredo, per le quali non serve alcun titolo abilitativo?
Il Consiglio di Stato ha cercato di fare chiarezza nel tempo, con una serie di pronunce che hanno delineato un quadro sempre più preciso. Già nel 2019 (Sentenza n. 6979), si era stabilito che i pannelli in vetro scorrevoli non mutano la natura dell’opera, non generando nuovo volume. Successivamente, nel 2022 (Sentenza n. 3488), il massimo organo di giustizia amministrativa aveva ribadito che gli interventi di arredo con materiali leggeri sono ammissibili se non alterano le caratteristiche dell’edificio. Infine, a gennaio 2025 (Sentenza n. 607), era stata ribadita la qualificazione di “pergotenda” a patto che lo spazio non venisse trasformato in un ambiente stabile e chiuso.
La recente sentenza è arrivata a seguito di un caso emblematico che ha coinvolto un locale di somministrazione a Torino. Il proprietario aveva installato un dehor con una pergotenda dotata di pannelli in vetro scorrevoli. Il Comune aveva ordinato la rimozione delle vetrate, sostenendo che si trattasse di una “nuova costruzione” e non rispettasse le distanze minime dalla strada. Il Tar del Piemonte aveva dato ragione al Comune. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione.
Analizzando il caso, e basandosi anche su una perizia tecnica, i giudici hanno stabilito che i pannelli in vetro, sottili (10 mm) e facilmente rimovibili, non creano un volume stabile. La loro funzione è accessoria, non trasforma lo spazio esterno in una stanza abitabile. In altre parole, la “pergotenda”, pur dotata di vetri, non diventa una veranda.
Di conseguenza, tali strutture, estremamente diffuse anche nell’ambito delle attività agrituristiche e di accoglienza di ospiti e clienti all’interno delle aziende agricole, rientrano a pieno titolo nell’edilizia libera, prevista dal D.M. 2 marzo 2018.
Una sentenza importante ma che non è da intendersi come un “via libera” totale. Il Consiglio di Stato ha ribadito che, per essere considerate in edilizia libera, le “pergotende” devono:
· Non creare nuovo volume o superficie: le chiusure laterali devono essere mobili e non trasformare l’area in un vano chiuso in modo permanente.
· Mantenere una funzione accessoria e pertinenziale: l’opera deve essere al servizio dell’immobile principale e non modificarne le caratteristiche.
· Rispettare i vincoli: restano validi gli obblighi di rispettare eventuali vincoli paesaggistici, storici, ambientali o le norme dei regolamenti comunali.
Criteri di buon senso che permetteranno la risoluzione di numerosissime controversie sorte fra amministrazioni locali e cittadini, soprattutto nelle aree rurali. Non di rado, infatti, i vincoli connessi all’edificazione di nuovi edifici in contesti agricoli hanno imposto ai proprietari le realizzazioni di strutture del genere che, con la sentenza odierna, vengono quindi sdoganati.