Vigneti, più chiarezza nella cessione temporanea dei diritti di impianto

Un nuovo decreto ministeriale fa chiarezza su una materia controversa per il settore vitivinicolo
Attualità
di Alberto Maria Alessandrini

Sono novità importanti per il settore vitivinicolo quelle introdotte con la pubblicazione del decreto ministeriale n. 0330256 del 16 luglio 2025 da parte del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e Forestale. Il provvedimento introduce significative modifiche al precedente decreto (DM 19 dicembre 2022, n. 649010), che disciplina le autorizzazioni per gli impianti viticoli, recependo le normative europee (Regolamento UE n. 1308/2013 e successive modifiche).

Il cuore delle nuove disposizioni riguarda la specifica del “trasferimento temporaneo” delle autorizzazioni di impianto viticolo. Un aspetto, questo, che fino ad oggi aveva generato incertezze e quesiti da parte degli operatori del settore e delle Regioni, tanto da sollecitare l’intervento ministeriale.

L’obiettivo del decreto è chiaro: rendere più snella e chiara la normativa in merito alle procedure per la cessione temporanea dei diritti di impianto, garantendo maggiore flessibilità e certezza del diritto per le aziende agricole. Questa modifica vorrebbe, dunque, consentire ai viticoltori di gestire in modo più efficiente le proprie autorizzazioni, ad esempio in caso di necessità temporanee di spostamento o riorganizzazione degli impianti, senza compromettere il quadro complessivo della regolamentazione vitivinicola.

In pratica, il nuovo decreto dovrebbe sciogliere i nodi interpretativi e procedurali che prima rendevano complessa l’applicazione della norma sul trasferimento temporaneo. Si attende ora che le singole Regioni forniscano le necessarie indicazioni operative per l’attuazione di queste nuove disposizioni, consentendo agli agricoltori di adeguarsi rapidamente e di sfruttare le opportunità offerte da questa maggiore chiarezza normativa.

Nello specifico il decreto stabilisce che l’estirpazione dei vigneti da terreni acquisiti con un contratto di compravendita nel quale siano presenti clausole risolutive dello stesso, non è titolo idoneo a permettere un reimpianto in una Regione differente da quella in cui è avvenuto l’estirpazione del vigneto acquistato. Ciò comporta, ad esempio, che in caso di richiesta di modifica della Regione di riferimento (vale a dire della Regione nella quale ha avuto origine l’estirpazione della superficie vitata) per l’utilizzo di un’autorizzazione generata da una superficie condotta su terreni in proprietà, Regione Marche non concederà il nulla osta se si dovesse accertare che il contratto di compravendita relativo alle superfici estirpate contiene una qualsivoglia clausola risolutiva che ne possa inficiare la reale efficacia.

 

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