Chiarimento: è il 2024 l’anno zero sull’obbligo di rotazione

E sulle colture secondarie: 90 giorni senza il vincolo della raccolta
Politica

Una nota degli uffici del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e Forestale appena diramata risolve le problematiche sollevate relativamente a due aspetti della applicazione dell’obbligo di avvicendamento biennale nell’ambito della condizionalità della PAC (Bcaa7), ovvero dell’obbligo di cambio di coltura almeno una volta all’anno a livello di particella, eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo.

È definitivamente chiarito che l’obbligatorietà della regola di rotazione decorre dall’anno di domanda 2024. Il 2024, quindi, deve essere considerato l’anno zero del comportamento dell’agricoltore il cui adempimento alla regola sarà verificato solo nel 2025 con il controllo della coltura praticata nell’anno 2025 rispetto al 2024.

Pertanto, e a titolo di esempio, l’agricoltore che semina mais nel 2024, sarà sanzionato nel caso in cui, nel 2025, non rispetti l’obbligo di rotazione, intesa come cambio di genere botanico. A nulla rileva, ai fini del controllo sul rispetto della BCAA 7, nel periodo di programmazione 2023- 2027, la coltura praticata nel 2023.

Ulteriore questione è quella relativa alle colture secondarie. Per il rispetto della BCAA 7, tali coltivazioni devono essere portate a completamento del ciclo produttivo e devono rimanere in campo per almeno 90 giorni. Il recente chiarimento serve a fugare ogni dubbio sulla obbligatorietà di procedere alla raccolta, che non sussiste.

Si ribadisce che sono escluse dall’osservanza della BCAA 7:
– le aziende i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
– le aziende la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
– le aziende con una superficie di seminativi fino a 10 ettari.

Infine, gli agricoltori certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 e del SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata) sono considerati conformi alla BCAA 7.

Tags: chiarimento, in evidenza, Masaf, rotazione

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