Come noto il decreto legge 3 aprile 2026 ha istituito il credito d’imposta per l’acquisto di gasolio (agricolo e nazionale) per le imprese agricole per gli acquisti del mese di Marzo 2026.
In particolare, il decreto riconosce alle imprese agricole un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta fino al 20% per compensare, almeno in parte, il peso del caro carburante. Il beneficio riguarda il gasolio e la benzina acquistati nel mese di marzo 2026 e vale fino al 20% della spesa sostenuta, calcolata al netto dell’IVA e documentata dalle relative fatture. Il plafond complessivo stanziato è di 30 milioni di euro per il 2026.
Come si utilizza
Il credito, ricorda Confagricoltura Ancona, potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2026. Non può essere chiesto a rimborso né ceduto a terzi. Dal punto di vista fiscale, il beneficio è particolarmente conveniente: non aumenta il reddito imponibile dell’impresa, non entra nella base IRAP e non interferisce con i meccanismi di deducibilità dei costi. In più, per questo credito non valgono i consueti limiti che normalmente frenano le compensazioni, né il tetto annuo di 700.000 euro, né il limite di 250.000 euro per i crediti da dichiarazione, né il blocco in presenza di ruoli scaduti.
Il credito è anche cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il totale dei benefici non superi la spesa effettivamente sostenuta.
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, il Ministro dell’Agricoltura, di concerto con il MEF, adotterà un decreto attuativo che definirà:
- le procedure di concessione;
- la documentazione richiesta;
- le condizioni di revoca;
- le modalità di controllo e rispetto del plafond.
Di seguito l’articolo del decreto riferito alle imprese agricole
Art. 8-ter. (Credito d’imposta per l’acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese agricole)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, derivanti dalle recenti crisi internazionali, alle imprese agricole è riconosciuto, nel limite di 30 milioni di euro per l’anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per l’alimentazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle attività agricole, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel mese di marzo dell’anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito dell’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione del contributo, sotto forma di credito d’imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede ai sensi dell’articolo 18









