La Commissione europea è recentemente intervenuta – con proprio Regolamento – per integrare e modificare la normativa in tema di Canapa Sativa. Il provvedimento introduce per la prima volta specifici tenori massimi di tetraidrocannabinolo (THC) consentiti per le foglie di canapa destinate alla preparazione di infusioni in acqua e per le bevande a base di infusione di canapa pronte da bere. Un’operazione già criticata dai molti nel contenuto ma che, quantomeno, prova a fare ordine in un contesto, ad oggi, quasi integralmente lasciato in balia degli umori politici dei singoli stati membri.
La nuova normativa entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2027. I valori limite sono fissati considerando la somma di Δ9-THC e Δ9-THCA (espressa in equivalenti di Δ9-THC) e prevedono:
· 40 mg/kg per le foglie di canapa destinate alla preparazione di tisane e infusioni tradizionali in acqua.
· 0,02 mg/kg per le infusioni di foglie di canapa pronte da bere (compresi i prodotti miscelati con tè, erbe, frutta, spezie o altri ingredienti).
Naturalmente viene previsto un idoneo regime transitorio secondo cui tutti i prodotti alimentari immessi legalmente sul mercato prima del 1° gennaio 2027 potranno continuare a essere venduti fino al raggiungimento della loro data di scadenza o del termine minimo di conservazione.
Per garantire una corretta informazione e la massima sicurezza dei consumatori, le confezioni di foglie di canapa destinate all’infusione dovranno riportare, nel campo visivo principale dell’etichetta, precise avvertenze obbligatorie come l’indicazione che il prodotto va utilizzato esclusivamente per la preparazione di infusioni in acqua, l’avvertenza che lo stesso non è destinato all’alimentazione per la prima infanzia nonché l’espresso divieto di aggiungere durante l’infusione ingredienti grassi, come latte o panna, per evitare di estrarre una quantità maggiore di cannabinoidi liposolubili.
Occorre precisare, poi, che questo Regolamento disciplina unicamente le foglie per infusione acquosa e le bevande pronte derivate, mentre non modifica il quadro normativo per gli altri impieghi alimentari della canapa (come estratti, polveri o altri cannabinoidi). Resta inoltre fermo il rispetto delle eventuali normative nazionali più restrittive vigenti nei singoli Paesi membri.

Per gli agricoltori e i trasformatori della filiera, anche marchigiana, l’adozione di questo regolamento può finalmente rappresentare una forma di consolidamento professionale. Gli interessati, anche nelle Marche, dovranno però pianificare con attenzione le prossime campagne agrarie, ponendo particolare cura in ogni fase del ciclo produttivo così da non incorrere in violazioni della normativa. Partendo dalla scelta varietale fino alla raccolta senza tralasciare una sempre più attenta gestione di campo. Diventa ora prioritario assicurare la tracciabilità dei lotti, adottando corrette prassi di essiccazione e conservazione per evitare alterazioni. Indispensabili, infine, i controlli analitici e di conformità: Si renderà necessario intensificare le analisi di laboratorio sul Δ9-THC e Δ9-THCA, affiancandole ai consueti controlli microbiologici e sui contaminanti, per garantire che sia il prodotto lavorato che le etichette siano perfettamente conformi alle prescrizioni.
Nonostante qualche perplessità resti sul limite eccessivamente basso di 0,02 mg/kg per le bevande pronte da bere, giudicato dagli addetti ai lavori molto severo, il nuovo quadro europeo offre finalmente contorni chiari e certezze operative per una filiera che, anche nella nostra regione, si sta sviluppando e consolidando ormai da oltre un decennio.









