Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 4/2026, che converte il D.L. 175/2025, entrano in vigore novità rilevanti per il settore agrivoltaico. Non si tratta solo di definizioni formali, ma di regole operative che incidono concretamente su dove, come e a quali condizioni gli impianti potranno essere realizzati anche nelle aree agricole delle Marche.
Per la prima volta una norma primaria chiarisce cosa si intende per impianto agrivoltaico: un impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Una definizione attesa da tempo così da fugare molti dubbi in materia. La legge specifica che, per garantire questa continuità, possono essere previsti moduli elevati da terra, anche con sistemi di rotazione, e l’impiego di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.
Il punto chiave è la distinzione netta tra agrivoltaico e semplice fotovoltaico a terra: nel primo caso l’attività agricola deve restare centrale e non diventare marginale o solo formale.
La disciplina delle aree idonee, poi, viene ricondotta in modo organico nel nuovo Testo Unico FER. Tra le zone già considerate idonee rientrano, ad esempio, siti con infrastrutture esistenti, cave e discariche dismesse, aree ferroviarie, stradali, aeroportuali, demaniali e militari. A Regioni e Province autonome spetta il compito di individuare ulteriori aree, nel rispetto delle linee guida nazionali e dei limiti sulle superfici agricole utilizzabili.
Resta però un principio fermo: il fotovoltaico tradizionale a terra in area agricola non è liberamente realizzabile fuori dalle aree idonee o dalle specifiche deroghe (come comunità energetiche o progetti legati al PNRR). Se un impianto non rientra nella disciplina agrivoltaica o in queste eccezioni, non può essere installato indiscriminatamente sui terreni agricoli.
Una delle novità più incisive riguarda gli obblighi progettuali: per gli impianti agrivoltaici è introdotta una asseverazione che attesti il mantenimento di almeno l’80% della Produzione Lorda Vendibile (PLV) agricola. In altre parole, il terreno deve continuare a produrre reddito agricolo in misura sostanziale: l’energia non può sostituire l’agricoltura, ma affiancarla.
La legge introduce anche un sistema di verifiche comunali nei cinque anni successivi alla realizzazione dell’impianto. I Comuni dovranno accertare che il sito resti effettivamente idoneo all’uso agro-pastorale e che l’attività agricola continui in modo reale.
Se l’impianto non consente la preservazione della continuità delle attività colturali e pastorali, si applicheranno le sanzioni amministrative previste per la costruzione ed esercizio degli impianti, con importi che possono andare da 1.000 a 100.000 euro, oltre al ripristino dello stato dei luoghi. L’obiettivo dichiarato è contrastare operazioni meramente speculative, dove l’agricoltura rimane solo sulla carta.
Un ulteriore intervento riguarda la semplificazione per impianti FER in ambito industriale: viene meno l’obbligo di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per la definizione delle aree idonee e la qualifica si estende anche alle aree agricole entro 350 metri dagli stabilimenti industriali, purché non destinate a produzioni di particolare valore. È prevista una clausola di salvaguardia: le nuove disposizioni non si applicano retroattivamente alle procedure già avviate prima del 22 novembre 2025.
Per il territorio marchigiano – caratterizzato da un mosaico di aziende medio-piccole, paesaggi collinari e produzioni di qualità – il messaggio è chiaro: l’agrivoltaico può essere un’opportunità, ma diventa una soluzione tecnica e agronomica, non solo energetica, con obblighi stringenti sulla reale continuità produttiva. La progettazione dovrà integrare competenze agronomiche, energetiche e paesaggistiche, perché la sostenibilità economica dell’impianto sarà legata tanto ai kWh prodotti quanto ai quintali raccolti. L’agrivoltaico, insomma, non è più solo un impianto solare “in campagna”, ma un sistema agricolo-energetico da dimostrare e mantenere nel tempo.









